Alcool e Sostanze Stupefacenti

 

Una recente normativa disciplina gli accertamenti sanitari relativi all’esclusione di assunzione di sostanze stupefacenti per alcune categorie di lavoratori. La normativa di riferimento è lo Schema di intesa della Conferenza Unificata, Seduta del 30 ottobre 2007, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenze che appunto identifica le categorie di lavoratori da sottoporre a tali indagini.

Questo è l’elenco delle mansioni interessate individuate dall’allegato I:

Allegato I

MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI

1) Attivita' per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);

b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);

c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).

2) Mansioni inerenti le attivita' di trasporto:

a) conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attivita' di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o piu' attivita' di sicurezza;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;

e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;

g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonche' il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi posatubi;

h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;

l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;

m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

La normativa prevede che, all’atto dell’assunzione e periodicamente, una volta all’anno, oltre alla visita medica, siano effettuati test per escludere l’utilizzo, anche sporadico, di stupefacenti. Gli accertamenti possono inoltre essere eseguiti anche in caso di “ragionevole dubbio” su segnalazione del datore di lavoro o dopo incidente sul lavoro. Per poter effettuare gli accertamenti il Medico Competente deve ricevere da parte del Datore di Lavoro una richiesta scritta in cui vanno specificati i nomi e le mansioni dei lavoratori da sottoporre a visita (in assenza di tale richiesta il Medico Competente non può intervenire). Ricevuta la comunicazione il Medico Competente ha 30 giorni di tempo per organizzare gli accertamenti.Tali esami saranno effettuati sull’urina secondo le seguenti modalità.Il lavoratore verrà inviato presso un laboratorio autorizzato con almeno un giorno di preavviso e verrà raccolto e analizzato il campione di urina.Qualora il lavoratore si rifiuti di eseguire gli accertamenti, verrà sospeso dalla mansione a rischio.

Qualora il lavoratore non si presenti all’appuntamento, senza validi e documentati motivi, verrà riconvocato nuovamente entro dieci giorni e dichiarato temporaneamente “non idoneo” alla mansione a rischio e dovrà essere sottoposto a tre controlli tossicologici a sorpresa nei trenta giorni successivi.Le sostanze ricercate nell’urina sono: oppiacei, cocaina, amfetamina, metanfetamina, mdma, metadone.Nel caso che l’analisi risulti positiva:il lavoratore verrà ritenuto temporaneamente non idoneo alla mansione; viene data formale comunicazione al lavoratore ed al datore di lavoro che, nel rispetto della dignità e della privacy della persona, provvederà a sospenderlo da tale mansione a rischio;viene comunicata al lavoratore la possibilità di revisione del risultato, che dovrà essere richiesta dallo stesso entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra;il lavoratore viene inviato ai SERT (servizi per le tossicodipendenze delle Asl) per ulteriori accertamenti (conferma dell’uso di sostanze stupefacenti, determinazione di uno stato di tossicodipendenza e di consumo occasionale, presa in carico del lavoratore per eventuali percorsi di recupero e controllo, ecc.).Tutti gli accertamenti sopra descritti saranno eseguiti nel rispetto della normativa e della dignità e della privacy della persona, provvederà a sospenderlo da tale mansione a rischio;viene comunicata al lavoratore la possibilità di revisione del risultato, che dovrà essere richiesta dallo stesso entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra;il lavoratore viene inviato ai SERT (servizi per le tossicodipendenze delle Asl) per ulteriori accertamenti (conferma dell’uso di sostanze stupefacenti, determinazione di uno stato di tossicodipendenza e di consumo occasionale, presa in carico del lavoratore per eventuali percorsi di recupero e controllo, ecc.).