COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE ai sensi del Dlgs 81/08:

Il medico competente è diventato l'attore principale della sorveglianza e della prevenzione sui luoghi di lavoro, ma nello svolgimento di questa attività deve essere aiutato da varie figure: il datore di lavoro (DL), il responsabile della sicurezza aziendale (RSPP) ed il rappresentante dei lavoratori (RL).

Il Medico competente come previsto dall'Art. 38 soddisfa dei requisiti specifici:

deve:

  • aver conseguito l'autorizzazione ai sensi dell'art. 55 del Dlgs 15/08/1991, n. 277.
  • oppure specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale

d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'arma dei carabinieri, della polizia di stato e della guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

Inoltre per lo svolgimento delle attività di medicina del lavoro il medico dovrà partecipare a programmi di educazione continua in medicina e si dovrà quindi aggiornare con continuità.

Obblighi del medico competente (art.25)

a) deve collaborare con il datore di lavoro ed il RSPP alla redazione del documento di valutazione dei rischi

b) istituisce il protocollo sanitario dei lavoratori, istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore che lui sottopone a visita

c) consegna al datore di lavoro tutta la documentazione sanitaria in suo possesso al momento della cessazione del loro rapporto lavorativo

d) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto lavorativo (dimissioni, licenziamento, ecc.) copia della cartella sanitaria e di rischio

e) gli fornisce le informazioni necessarie alla relativa conservazione della stessa

f) fornisce informazioni sulla sorveglianza sanitaria ai lavoratori

g) rilascia copia degli accertamenti sanitari eseguiti ai lavoratori che glielo richiedano

h) comunica per iscritto nel corso della riunione annuale periodica al DL ed al RSPP ed al RL risultati anonimi della sorveglianza sanitaria eseguita

i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno.

Svolgimento dell'attività di medico competente (art. 39)

L'attività di medico competente viene svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Il medico competente per lo più è un libero professionista, anche perchè il medico del lavoro dipendente della struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo ed in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

Inoltre il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di altri specialisti scelti in accordo con il DL.

Rapporti del MC con la ASL (art. 40)

Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il MC trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per il territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B.

Sorveglianza sanitaria (art. 41) L'attività di sorveglianza sanitaria, che viene svolta dal MC comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti è stabilità dal MC e generalmente è annuale. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli stabiliti dal medico competente.

c) visita medica su richiesta del lavoratore se il MC ritiene che possa essere correlata al lavoro

d) visita medica in caso di cambio mansione

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

Il medico competente alla fine della visita eseguita esprimerà uno dei seguenti giudizi alla mansione specifica:

  • idoneità
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
  • inidoneità temporanea (con precisazione dei tempi di validità)
  • inidoneità permanente

Ogni lavoratore può far ricorso alla ASL entro 30 giorni dal ricevimento del giudizio di idoneità da parte del MC.

Primo soccorso (art. 45)

Il DL tenendo conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il MC ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni. Devono essere formati degli addetti al primo soccorso aziendale, in numero diverso in base alla tipologia del lavoro ed alla dimensione dell'azienda, con corsi di 12 o 16 ore, sempre in base alla tipologia dell'azienda e tali corsi sono svolti preferibilmente dal MC.